Vendite concorsuali e CCII: il ruolo del soggetto specializzato nelle procedure

Il soggetto specializzato nelle procedure concorsuali e la bontà della scelta professionale

Mi soffermo sulla utilità dell’assegnazione della vendita in ambito concorsuale al cosiddetto “soggetto specializzato”.

Contesto normativo

Ante riforma del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la legge fallimentare prevedeva il ricorso al soggetto specializzato – ovvero a un operatore in grado di mettere in campo azioni volte alla liquidazione dei beni della massa attiva – nel solo art. 107 L.F.

Tale attività, soprattutto dal 2006 in poi, si è progressivamente arricchita di ulteriori funzioni a supporto della gestione della vendita, con l’obiettivo di favorire e ampliare il rispetto dei principi di pubblicità, partecipazione e trasparenza.

Inquadramento giuridico

La lettura degli artt. 129 e 216 del CCII consente alcune riflessioni sulla natura del “soggetto specializzato”.

Questo soggetto, oggi richiamato espressamente in più articoli (artt. 71, 81, 114 bis e 216 CCII), pone interrogativi circa la sua qualificazione giuridica, con possibili riflessi anche sulla determinazione del compenso del curatore.

Esclusione della figura del delegato

A nostro parere, il “soggetto specializzato” non può essere considerato un delegato ai sensi dell’art. 129, primo comma.

La sua attività è infatti articolata e complessa, e non riconducibile a una “specifica operazione” che il curatore decide di non svolgere. Di conseguenza, l’affidamento dell’incarico non incide sul compenso del curatore.

Esclusione della figura del coadiutore

Non si tratta neppure di un coadiutore ex art. 129, secondo comma, e art. 216, primo comma CCII, in quanto tali norme si riferiscono a incarichi specifici assegnati a professionisti tecnici o persone fisiche.

L’incarico al soggetto specializzato non incide necessariamente sul compenso del curatore, ma può essere valutato in sede di liquidazione.

Ruolo e funzioni operative

Il “soggetto specializzato” svolge ormai una funzione autonoma, seppur non espressamente definita dalla normativa.

Tale funzione è caratterizzata da elevati livelli tecnologici e comprende, tra le altre attività:

  • gestione delle vendite telematiche tramite piattaforme digitali
  • gestione della pubblicità online
  • integrazione tra strumenti digitali e cartacei
  • rispetto delle prescrizioni pubblicitarie (PVP)
  • supporto nella fase post-aggiudicazione

Si tratta di attività difficilmente gestibili dal singolo curatore.

Valutazione complessiva

La molteplicità delle attività e la prospettiva di una futura regolamentazione normativa rendono il “soggetto specializzato” uno strumento utile per garantire l’esercizio efficiente di funzioni sempre più complesse.

In molti casi, tali servizi possono essere forniti anche senza costi per la procedura, senza incidere quindi sul compenso del curatore.

Conclusione

Esistono opportunità di convenzionamento a costo zero per la procedura, rendendo il ricorso al soggetto specializzato una scelta professionale vantaggiosa.

Livorno, 20/09/25
Dottore Commercialista e Revisore Legale Guido Nardoni